Comune di Pratovecchio

Servizio Tributi

 

 

COMUNE DI PRATOVECCHIO

 

(Provincia di Arezzo)

  

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ________ del _______________

 

 

INDICE

 

 

Art.     1          Oggetto del regolamento

 

Art..    2          Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

 

Art.     3          Utilizzo detrazione prevista per le abitazioni principali

 

Art.     4          Determinazione del valore delle aree fabbricabili

 

Art.     5          Modalità di versamento

 

Art.     6          Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta

 

Art.     7          Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento e di                         

                        controllo

Art.     8          Potenziamento Ufficio Tributi

 

Art.     9          Autotutela, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale

 

Art.     10        Rinvio

 

Art.     11        Entrata in vigore

 

Art.     12        Norme finali

 

 Art. 1

Oggetto del regolamento

 

            Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Pratovecchio, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.97 n. 466 e da ogni altra disposizione normativa.

            Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

 

Art. 2

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

 

            Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considera parte integrante dell’abitazione principale la sua pertinenza anche se distintamente iscritta in catasto. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto – accatastato in categoria C6 – che sia  ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. Resta inteso che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale traducendosi l’agevolazione suddetta nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

Art. 3

Utilizzo detrazione prevista per le abitazioni principali

 

            Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado sia in linea retta (figli, genitori) che collaterale (fratelli, sorelle) sono considerate abitazioni principali ai soli fini dell’utilizzo dell’aliquota agevolata, in questo caso non si applica la detrazione d’imposta.

            Per poter usufruire dell’agevolazione prevista dal comma precedente il parente deve risultare residente nella suddetta abitazione.

            Ai sensi dell’art. 3, comma 56 della Legge 662/96 viene inoltre considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Art. 4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

 

            La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità e con riferimento alle aree incluse nell’ultimo Piano Regolatore adottato. La deliberazione ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.

            I valori delle aree fabbricabili dichiarate in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

 

         Art. 5

Modalità di versamento

 

            Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera i) del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuate purchè l’ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalemente assolta per l’anno di riferimento.

 

Art. 6

Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta

 

            Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

a)      il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza di calamità naturali;

b)      il differimento e la rateizzazione dell’ICI in scadenza entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico certificate dall’Ufficio Sociale.

 

Art. 7

Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento di controllo

 

            Ai sensi dell’art. 59 lettera 1), punto 2) del D. Lgs. 446/97, con deliberazione annuale la Giunta Comunale, possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasioni/elusioni per le diverse tipologie di immobili.

 

Art. 8

Potenziamento Ufficio Tributi

 

            Ai sensi dell’art. 59 lettera p), del D. Lgs. 446/97, viene stabilito che ai fini del potenziamento dell’ufficio tributi del Comune, ai sensi dell’art. 3 comma 57 della Legge 23.12.1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale interno.

 

Art. 9

Autotutela, Accertamento con adesione, Conciliazione Giudiziale

 

            In conformità a quanto previsto dalla normativa tributaria in materia di contenzioso è consentito al Comune di esercitare il diritto alla “autotutela”, ed ai Contribuenti l’istituto dell’”accertamento con adesione” e delle “conciliazione giudiziale”, nei termini e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 218 del 19.06.1997.

 

Art. 10

Rinvio

 

            Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all’Imposta Comunale sugli Immobili.

            Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

 

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

 

     Art. 11

                                                      Entrata in vigore

 

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

 

Art. 12

Norme finali

 

            Il presente Regolamento, unitamente alla relativa delibera consiliare, è comunicato – mediante spedizione entro 30 giorni dalla data di esecutività, della copia conforme – al Ministero delle Finanze ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale così come previsto nella Circolare del Ministero delle Finanze 7 aprile 1998 n. 101/E.

 

 

 

 

 

 

 

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