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Comune di Pratovecchio Servizio Tributi |
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COMUNE DI PRATOVECCHIO
(Provincia di Arezzo)
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ________ del _______________
INDICE
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art.. 2 Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
Art. 3 Utilizzo detrazione prevista per le abitazioni principali
Art. 4 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 5 Modalità di versamento
Art. 6 Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta
Art. 7 Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento e di controllo Art. 8 Potenziamento Ufficio Tributi
Art. 9 Autotutela, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale
Art. 10 Rinvio
Art. 11 Entrata in vigore
Art. 12 Norme finali
Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Pratovecchio, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.97 n. 466 e da ogni altra disposizione normativa. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
Art. 2 Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considera parte integrante dell’abitazione principale la sua pertinenza anche se distintamente iscritta in catasto. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto – accatastato in categoria C6 – che sia ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. Resta inteso che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale traducendosi l’agevolazione suddetta nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Art. 3 Utilizzo detrazione prevista per le abitazioni principali
Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado sia in linea retta (figli, genitori) che collaterale (fratelli, sorelle) sono considerate abitazioni principali ai soli fini dell’utilizzo dell’aliquota agevolata, in questo caso non si applica la detrazione d’imposta. Per poter usufruire dell’agevolazione prevista dal comma precedente il parente deve risultare residente nella suddetta abitazione. Ai sensi dell’art. 3, comma 56 della Legge 662/96 viene inoltre considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Art. 4 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità e con riferimento alle aree incluse nell’ultimo Piano Regolatore adottato. La deliberazione ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione. I valori delle aree fabbricabili dichiarate in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.
Art. 5Modalità di versamento
Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera i) del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuate purchè l’ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalemente assolta per l’anno di riferimento.
Art. 6 Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta
Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato: a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza di calamità naturali; b) il differimento e la rateizzazione dell’ICI in scadenza entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico certificate dall’Ufficio Sociale.
Art. 7 Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento di controllo
Ai sensi dell’art. 59 lettera 1), punto 2) del D. Lgs. 446/97, con deliberazione annuale la Giunta Comunale, possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasioni/elusioni per le diverse tipologie di immobili.
Art. 8Potenziamento Ufficio Tributi
Ai sensi dell’art. 59 lettera p), del D. Lgs. 446/97, viene stabilito che ai fini del potenziamento dell’ufficio tributi del Comune, ai sensi dell’art. 3 comma 57 della Legge 23.12.1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale interno.
Art. 9 Autotutela, Accertamento con adesione, Conciliazione Giudiziale
In conformità a quanto previsto dalla normativa tributaria in materia di contenzioso è consentito al Comune di esercitare il diritto alla “autotutela”, ed ai Contribuenti l’istituto dell’”accertamento con adesione” e delle “conciliazione giudiziale”, nei termini e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 218 del 19.06.1997.
Art. 10 Rinvio
Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all’Imposta Comunale sugli Immobili. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Art. 12 Norme finali
Il presente Regolamento, unitamente alla relativa delibera consiliare, è comunicato – mediante spedizione entro 30 giorni dalla data di esecutività, della copia conforme – al Ministero delle Finanze ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale così come previsto nella Circolare del Ministero delle Finanze 7 aprile 1998 n. 101/E.
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